Art. 1.

      1. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di seguito denominato «decreto legislativo n. 541 del 1992», è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. Il presente decreto si applica esclusivamente all'informazione scientifica sui medicinali per uso umano e alla pubblicità relativa a tali medicinali.
      2. Ai fini del presente decreto, si definisce informazione scientifica sui medicinali il complesso di informazioni relative alla composizione dei medicinali per uso umano, alla loro attività terapeutica, alle indicazioni, alle precauzioni e modalità d'uso, compresa la concedibilità da parte del Servizio sanitario nazionale (SSN), ai risultati degli studi clinici controllati concernenti la efficacia e la tossicità immediata ed a distanza, destinato ai medici e ai farmacisti, avente lo scopo di assicurare un corretto uso dei medicinali.
      3. Ai fini del presente decreto, per pubblicità dei medicinali per uso umano si intende qualsiasi azione di informazione rivolta al pubblico».